Vendita e Garanzia dei Beni di Consumo Principali Aspetti e Precisazioni

La direttiva CE n.44 del Parlamento Europeo e del Consiglio, datata 25 maggio 1999 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 7 luglio 1999, L 171/12, disciplina taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
Tale direttiva è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 8 marzo 2002, n.57 - Suppl. Ordinario n.40.

In questo caso viene formulato un nuovo concetto di “garanzia legale” che va ad affiancarsi al precedente concetto di “garanzia commerciale”.Mentre la “garanzia commerciale” è incentrata sulla tutela del buon funzionamento del bene ed implica l’obbligo, da parte del venditore (sia esso quello finale od uno qualunque degli intermediari della catena distributiva), di rispondere nei confronti dell’acquirente, per i primi 12 mesi dalla vendita, di tutti i danni riconducibili ai fenomeni di “usura” dovuti al funzionamento protratto neltempo, la “garanzia legale” nasce invece dall’esigenza di tutelare, il solo utente finale, dai difetti di conformità che presumibilmente siano presenti già al momento della fabbricazione.

Per difetto di conformità s’intende una sostanziale differenza fra le prestazioni del bene e quelle specifiche dichiarate dal costruttore. Vale a dire se ad esempio un processore od una memoria non raggiungono la frequenza di lavoro dichiarate oppure un Hard Disk non raggiunge la velocità di rotazione prevista od ancora quando una memoria non rispetta la velocità di trasferimento dati dichiarata, l’acquirente ha il diritto di rivalersi nei confronti del venditore entro i termini stabiliti dalla direttiva.

Questa prevede che la “garanzia legale” sia prestata al consumatore (inteso come qualsivoglia persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) direttamente dal venditore finale per una durata di 24 mesi dalla data d’acquisto. Il venditore finale ha a sua volta 12 mesi di tempo dalla data del proprio acquisto per rivalersi nei confronti di uno qualunque dei soggetti della catena distributiva a monte.

La “garanzia legale” non estende, dunque, a 24 mesi l’obbligo di rispondere dei danni riconducibili ai normali fenomeni di usura per il funzionamento protratto nel tempo per i quali, dunque, resta applicabile soltanto il concetto di “garanzia commerciale” che, lo ricordiamo, ha durata massima di 12 mesi.

In sintesi la nuova direttiva modifica sia i rapporti fra venditore finale e consumatore (quindi gli acquisti con scontrino fiscale per cui valgono 12 mesi di “garanzia commerciale” e 24 mesi di “garanzia legale”) sia quelli fra gli intermediari della catena distributiva (ossia gli acquisti effettuati con fattura per i quali valgono 12 mesi di “garanzia commerciale” ed ancora 12 mesi di “garanzia legale”).

In conclusione Computerplam si impegna, secondo i termini stabiliti dalla direttiva CE e dal Decreto legislativo che la recepisce, a provvedere alla riparazione od alla sostituzione dei beni commercializzati in ottemperanza alleleggi in vigore.